DECRETO SULLA SICUREZZA DEI VOLONTARI
1. Le regole poste a tutela della SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI VOLONTARI di protezione civile sono regole speciali, elaborate espressamente per loro: non seguite gli abituali schemi in uso nelle aziende private, ma leggete con attenzione tutte le norme speciali emanate: il decreto del 13 aprile 2011 e il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 aprile: di seguito ‘il decreto del 12 gennaio’) con i suoi 4 allegati. Abbiate la pazienza di leggere i provvedimenti parola-per-parola: quasi ogni termine è stato frutto di una lunga riflessione e di una scelta consapevole, realizzata insieme dal Dipartimento, dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome e dalle Associazioni nazionali. Per i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico valgono, inoltre, le disposizioni interne che regolano queste particolari strutture.
2. La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non si ottiene acquisendo una ‘patente’ o scrivendo un documento. Non è un’azione da compiere una tantum: si tratta di una modalità organizzativa, vale a dire che deve essere la regola che governa e disciplina ogni attività o nuova attività che l’associazione svolge o intende svolgere, in modo continuativo.
3. Quali sono le conoscenze di cui l’associazione dispone sugli scenari di rischio di protezione civile individuati nell’ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio? La tua Regione ha adottato degli scenari –generali o specifici- relativi ai rischi di protezione civile che sono presenti sul territorio in cui ti trovi? L’associazione organizza o partecipa ad iniziative informative e di approfondimento culturale su questi temi?
4. Come è organizzata la tua associazione? Quali dei compiti individuati nell’ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio è in grado di svolgere? Per ciascuno di essi esiste un percorso di formazione o addestramento interno, che preveda anche periodici aggiornamenti? Esiste una visione chiara di chi fa e può fare che cosa? Procedi al censimento e alla verifica dei compiti attribuiti a ciascun volontario facente parte dell’associazione e dei percorsi formativi e di addestramento cui è sottoposto. Se la tua associazione non fa parte di una organizzazione nazionale o è troppo piccola per organizzarsi in autonomia, rivolgiti ai coordinamenti territoriali esistenti o chiedi indicazioni alla tua regione.
5. Quale è la ‘storia formativa’ dell’associazione? Esiste una ricostruzione di tutte le attività formative ed addestrative realizzate negli anni precedenti? Esiste un programma delle attività formative da organizzare o a cui partecipare (se promosse da altri soggetti) per il 2012? Esistono delle regole sulla periodicità di specifici attività addestrative (ad esempio, per l’uso di attrezzature speciali)? Elabora subito il percorso formativo e addestrativo fatto dall’associazione (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio).
6. La principale misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei volontari è lo svolgimento costante, sistematico e accurato di attività formative e addestrative, all’interno delle quali gli aspetti relativi alla sicurezza siano esplicitamente ed adeguatamente presenti. Quali iniziative ha in corso l’associazione in questo settore o come intende incrementarle nel futuro? Sei a conoscenza dei supporti, anche di natura organizzativa o economica, che l’associazione può chiedere e ricevere da altri soggetti qualificati a questo scopo quali il Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Provincia, Comune, Associazione Nazionale, Coordinamenti territoriali? (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio). Ricorda
che l’uso delle attrezzature e dei materiali dei quali siete dotati deve essere conforme alle indicazioni fornite dai rispettivi produttori (in particolare per quelle tipologie per le quali non esiste una ‘norma’ codificata), e che questa deve essere una delle finalità specifiche delle attività formative della tua associazione.
7. Programma come organizzare l’attività di controllo sanitario dei volontari dell’associazione, ricorrendo a tutte le possibilità previste e illustrate nell’ALLEGATO 3 al decreto del 12 gennaio. Fondamentale è ricordare che si tratta di una ricognizione delle condizioni di salute e che deve essere considerata in correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge all’interno dell’associazione.
8. Entro i prossimi sei mesi il Dipartimento nazionale e le Regioni definiranno gli elenchi dei medici competenti all’interno dei quali i volontari potranno scegliere per sottoporsi, ricorrendone gli specifici requisiti, alla sorveglianza sanitaria e contestualmente stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite. Dovranno anche provvedere a chiarire ai medici individuati le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile e sulle attività in esso svolte dai volontari. L’attività di sorveglianza sanitaria – anch’essa – non è un adempimento isolato, ma un percorso che si svilupperà nel tempo. La prima ricognizione dei volontari da sottoporre a sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati di presenza e attività svolta nel 2012. La Tua associazione dispone di un meccanismo di registrazione delle presenze (giorni/ore)? In caso affermativo verificane l’efficienza. Se manca organizzalo (ALLEGATO 4 del decreto del 12 gennaio).
9. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: focalizza le richieste di contributi per il potenziamento dell’associazione all’attività formativa. In particolare cura l’addestramento all’uso dei mezzi e delle attrezzature e la formazione per compiti di particolare delicatezza e complessità. L’attività formativa, anche se organizzata autonomamente (ad esempio avvalendosi di volontari esperti nei diversi ambiti), o nell’ambito di coordinamenti territoriali intercomunali o provinciali, dove esistenti, deve essere dimostrabile e quindi deve essere formalizzata nelle modalità che successivamente saranno concordate e divulgate a livello nazionale e regionale. La copertura dei costi non deve necessariamente essere finalizzata al pagamento di docenti esterni, ma anche, o soprattutto, alla realizzazione dell’azione formativa.
10. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: stabilisci e condividi con i volontari delle regole e procedure interne all’associazione per la registrazione e l’aggiornamento periodico delle attività formative con riferimento ai compiti svolti dai volontari, in raccordo con le regole specifiche che ciascuna regione o associazione nazionale stabilirà per le organizzazioni ad esse riferite.
11. Le regole contenute nel decreto del 12 gennaio costituiscono ‘standard’ minimi di base, validi per l’intero territorio nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle, articolarle e integrarle. Altrettanto possono fare le associazioni nazionali, per le organizzazioni ad esse affiliate. Altrettanto puoi fare tu per la tua associazione, partendo da questi punti di base e costruendo percorsi modellati ‘su misura’ per la tua realtà. I decreti approvati non prevedono, per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle aziende. Ciò non toglie che delle riflessioni su questi punti si possano fare, avviando apposite azioni sul piano organizzativo, se l’associazione è in grado di realizzarli e sostenerli. Come sono considerate operative associazioni che dispongono solo di una panda 4×4 e associazioni che hanno un parco-risorse composto da decine di mezzi speciali, analogamente vale per il percorso della
sicurezza. Il livello di organizzazione delle attività deve essere proporzionato al livello generale dell’associazione, alla sua capacità operativa e di intervento. In questo caso gli adempimenti ulteriori non risponderanno (come avviene per le aziende private) ad un obbligo di legge, ma saranno regole interne, a presidio della migliore efficienza e funzionalità dell’associazione.
- PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO… i consigli per non finire nei guai…
- Mai come ora vige il detto “la Legge non ammette ignoranza…”, specie quando si finisce davanti ad un Magistrato…
1. Le regole poste a tutela della SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI VOLONTARI di protezione civile sono regole speciali, elaborate espressamente per loro: non seguite gli abituali schemi in uso nelle aziende private, ma leggete con attenzione tutte le norme speciali emanate: il decreto del 13 aprile 2011 e il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 aprile: di seguito ‘il decreto del 12 gennaio’) con i suoi 4 allegati. Abbiate la pazienza di leggere i provvedimenti parola-per-parola: quasi ogni termine è stato frutto di una lunga riflessione e di una scelta consapevole, realizzata insieme dal Dipartimento, dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome e dalle Associazioni nazionali. Per i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico valgono, inoltre, le disposizioni interne che regolano queste particolari strutture.
2. La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non si ottiene acquisendo una ‘patente’ o scrivendo un documento. Non è un’azione da compiere una tantum: si tratta di una modalità organizzativa, vale a dire che deve essere la regola che governa e disciplina ogni attività o nuova attività che l’associazione svolge o intende svolgere, in modo continuativo.
3. Quali sono le conoscenze di cui l’associazione dispone sugli scenari di rischio di protezione civile individuati nell’ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio? La tua Regione ha adottato degli scenari –generali o specifici- relativi ai rischi di protezione civile che sono presenti sul territorio in cui ti trovi? L’associazione organizza o partecipa ad iniziative informative e di approfondimento culturale su questi temi?
4. Come è organizzata la tua associazione? Quali dei compiti individuati nell’ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio è in grado di svolgere? Per ciascuno di essi esiste un percorso di formazione o addestramento interno, che preveda anche periodici aggiornamenti? Esiste una visione chiara di chi fa e può fare che cosa? Procedi al censimento e alla verifica dei compiti attribuiti a ciascun volontario facente parte dell’associazione e dei percorsi formativi e di addestramento cui è sottoposto. Se la tua associazione non fa parte di una organizzazione nazionale o è troppo piccola per organizzarsi in autonomia, rivolgiti ai coordinamenti territoriali esistenti o chiedi indicazioni alla tua regione.
5. Quale è la ‘storia formativa’ dell’associazione? Esiste una ricostruzione di tutte le attività formative ed addestrative realizzate negli anni precedenti? Esiste un programma delle attività formative da organizzare o a cui partecipare (se promosse da altri soggetti) per il 2012? Esistono delle regole sulla periodicità di specifici attività addestrative (ad esempio, per l’uso di attrezzature speciali)? Elabora subito il percorso formativo e addestrativo fatto dall’associazione (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio).
6. La principale misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei volontari è lo svolgimento costante, sistematico e accurato di attività formative e addestrative, all’interno delle quali gli aspetti relativi alla sicurezza siano esplicitamente ed adeguatamente presenti. Quali iniziative ha in corso l’associazione in questo settore o come intende incrementarle nel futuro? Sei a conoscenza dei supporti, anche di natura organizzativa o economica, che l’associazione può chiedere e ricevere da altri soggetti qualificati a questo scopo quali il Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Provincia, Comune, Associazione Nazionale, Coordinamenti territoriali? (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio). Ricorda
che l’uso delle attrezzature e dei materiali dei quali siete dotati deve essere conforme alle indicazioni fornite dai rispettivi produttori (in particolare per quelle tipologie per le quali non esiste una ‘norma’ codificata), e che questa deve essere una delle finalità specifiche delle attività formative della tua associazione.
7. Programma come organizzare l’attività di controllo sanitario dei volontari dell’associazione, ricorrendo a tutte le possibilità previste e illustrate nell’ALLEGATO 3 al decreto del 12 gennaio. Fondamentale è ricordare che si tratta di una ricognizione delle condizioni di salute e che deve essere considerata in correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge all’interno dell’associazione.
8. Entro i prossimi sei mesi il Dipartimento nazionale e le Regioni definiranno gli elenchi dei medici competenti all’interno dei quali i volontari potranno scegliere per sottoporsi, ricorrendone gli specifici requisiti, alla sorveglianza sanitaria e contestualmente stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite. Dovranno anche provvedere a chiarire ai medici individuati le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile e sulle attività in esso svolte dai volontari. L’attività di sorveglianza sanitaria – anch’essa – non è un adempimento isolato, ma un percorso che si svilupperà nel tempo. La prima ricognizione dei volontari da sottoporre a sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati di presenza e attività svolta nel 2012. La Tua associazione dispone di un meccanismo di registrazione delle presenze (giorni/ore)? In caso affermativo verificane l’efficienza. Se manca organizzalo (ALLEGATO 4 del decreto del 12 gennaio).
9. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: focalizza le richieste di contributi per il potenziamento dell’associazione all’attività formativa. In particolare cura l’addestramento all’uso dei mezzi e delle attrezzature e la formazione per compiti di particolare delicatezza e complessità. L’attività formativa, anche se organizzata autonomamente (ad esempio avvalendosi di volontari esperti nei diversi ambiti), o nell’ambito di coordinamenti territoriali intercomunali o provinciali, dove esistenti, deve essere dimostrabile e quindi deve essere formalizzata nelle modalità che successivamente saranno concordate e divulgate a livello nazionale e regionale. La copertura dei costi non deve necessariamente essere finalizzata al pagamento di docenti esterni, ma anche, o soprattutto, alla realizzazione dell’azione formativa.
10. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: stabilisci e condividi con i volontari delle regole e procedure interne all’associazione per la registrazione e l’aggiornamento periodico delle attività formative con riferimento ai compiti svolti dai volontari, in raccordo con le regole specifiche che ciascuna regione o associazione nazionale stabilirà per le organizzazioni ad esse riferite.
11. Le regole contenute nel decreto del 12 gennaio costituiscono ‘standard’ minimi di base, validi per l’intero territorio nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle, articolarle e integrarle. Altrettanto possono fare le associazioni nazionali, per le organizzazioni ad esse affiliate. Altrettanto puoi fare tu per la tua associazione, partendo da questi punti di base e costruendo percorsi modellati ‘su misura’ per la tua realtà. I decreti approvati non prevedono, per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle aziende. Ciò non toglie che delle riflessioni su questi punti si possano fare, avviando apposite azioni sul piano organizzativo, se l’associazione è in grado di realizzarli e sostenerli. Come sono considerate operative associazioni che dispongono solo di una panda 4×4 e associazioni che hanno un parco-risorse composto da decine di mezzi speciali, analogamente vale per il percorso della
sicurezza. Il livello di organizzazione delle attività deve essere proporzionato al livello generale dell’associazione, alla sua capacità operativa e di intervento. In questo caso gli adempimenti ulteriori non risponderanno (come avviene per le aziende private) ad un obbligo di legge, ma saranno regole interne, a presidio della migliore efficienza e funzionalità dell’associazione.